La scelta del nome per una barca non è una valutazione banale, ma un atto dal forte valore simbolico, oltre che un onere che deve essere gestito correttamente sotto il profilo burocratico. Parliamo infatti di un’usanza antichissima, in voga da secoli nel comparto nautico e giunta fino ai giorni nostri con fascino immutato, seppur trasformata nella simbologia e, come facilmente immaginabile, sotto l’aspetto procedurale e normativo.
In questa guida al naming per imbarcazioni spieghiamo come gestire la pratica dell’assegnazione di un nome dal punto di vista legale, chiarendo in quali circostanze è obbligatoria e come effettuare senza errori i diversi step dell’iter normativo. Vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida “Varo della barca: tutto quello che bisogna sapere”: è durante il rito celebrativo del varo che viene assegnato ufficialmente il nome alla barca, inaugurando ufficialmente la vita in acqua dell’imbarcazione: i due argomenti sono dunque correlati.
Assegnare il nome a una barca: la procedura legale
Spieghiamo di seguito come gestire l’iter legale relativo all’assegnazione del nome.
Rispondiamo prima di tutto al primo dubbio che sorge in questi casi: l’assegnazione di un nome alla barca è obbligatoria? La risposta è: dipende dalla sua lunghezza:
Per le barche da diporto:
- Imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri: la registrazione e assegnazione del nome è obbligatoria. Il nome della barca deve essere trascritto su tutti i documenti di bordo, tra cui l’Estratto del RID (Registro Italiano del Diporto), la Licenza di Navigazione, il Certificato di Navigabilità e l’Assicurazione RC.
- Imbarcazioni di lunghezza inferiore o uguale a 10 metri: l’assegnazione del nome è facoltativa. Tuttavia, per tradizione, praticamente tutte le barche, anche quelle più piccole, hanno un nome.
Per le natanti:
- Imbarcazioni di lunghezza inferiore a 7,5 metri: non c’è alcun obbligo di immatricolazione e di assegnazione del nome. Le natanti possono comunque avere un nome.
- Imbarcazioni di lunghezza tra 7,5 e 10 metri: vige l’obbligo di immatricolazione, ma l’assegnazione del nome è facoltativa.
Leggi di riferimento, obblighi e requisiti
In Italia, l’assegnazione di un nome ad una barca è disciplinata da diverse normative, tra cui le più rilevanti sono:
- Legge 172 dell’8 luglio 2003: “Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e di trasporti marittimi“.
- Decreto 171 del 18 luglio 2005: “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, di cui all’articolo 19 della legge 172 dell’8 luglio 2003“.
- Decreto 146 del 29 luglio 2008: “Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto, di cui all’articolo 19 della legge 172 dell’8 luglio 2003, recante disposizioni relative all’iscrizione e radiazione dalle liste di cui all’articolo 24 del codice stesso“.
In base a queste normative, ecco i requisiti principali che un nome di barca deve rispettare:
- Deve essere univoco: non può essere già utilizzato da un’altra barca registrata in Italia o in un altro Paese dell’Unione Europea.
- Non deve essere offensivo o contrario al buon costume.
- Non deve essere ingannevole o fuorviante.
- Non deve superare i 24 caratteri, compresi gli spazi.
- Deve essere scritto in lettere maiuscole.
- Deve essere apposto in modo ben visibile sulla fiancata o a poppa della barca.
Procedura per la registrazione del nome
Le barche obbligate per legge all’assegnazione del nome per una barca devono seguire la seguente procedura:
- Presentare domanda di iscrizione al Registro Italiano del Diporto (RID) presso l’ufficio marittimo competente. La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:
– Atto di acquisto o dichiarazione di costruzione della barca
– Certificato di stazza (solo per barche a vela)
– Attestato di idoneità alla navigazione
– Polizza assicurativa RC
– Dichiarazione di assenso all’iscrizione, sottoscritta da tutti i proprietari della barca - Pagare la tassa di iscrizione al RID.
- Scegliere un nome per la barca.
- Comunicare il nome della barca all’ufficio marittimo.
Al termine della procedura, se gestita correttamente, l’ufficio marittimo rilascia l’Estratto del RID, che riporta tutti i dati della barca, incluso il nome.
Dove viene riportato il nome della barca
Il nome ad una barca deve essere registrato nei seguenti documenti:
- Estratto del RID (Registro Italiano del Diporto): è un documento che attesta l’iscrizione della barca al RID.
- Licenza di Navigazione: è un documento che autorizza la navigazione della barca in determinate condizioni.
- Certificato di Navigabilità: è un documento che attesta l’idoneità alla navigazione della barca.
- Certificato di sicurezza: è un documento che attesta la conformità della barca alle norme di sicurezza.
- Licenza RTF (licenza di esercizio radioelettrico): è una licenza che autorizza l’utilizzo di apparecchiature radioelettriche a bordo della barca.
- Assicurazione RC: è un’assicurazione obbligatoria che copre i danni causati a terzi dalla barca.
Il nome della barca deve essere inoltre comunicato quando si richiede il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity), cioè l’identificativo del servizio mobile marittimo, composto da 9 cifre (le prime tre corrispondono al numero di identificazione del paese e le restanti sei servono per identificare la nostra barca).
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